(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15
                       del 23 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. La legge regionale 26 gennaio 1996 n. 10, recante "Modifica agli
artt. 3 e 5 della legge regionale 10 settembre 1993 n. 55, cosi' come
autenticamente  interpretata dalla legge regionale 5 febbraio 1997 n.
13, e' rifinanziata in misura pari a lire 1.000 milioni.
  2.  Le  suddette   risorse   sono   destinate   a   consentire   il
soddisfacimento  delle  istanze  di accesso al beneficio riconosciuto
dalla legge regionale 10/96, presentate nel termine di cui all'art. 4
della stessa legge, nella prevista misura  di  20  mensilita'  lorde,
computate  secondo  le modalita' interpretative stabilite dall'art. 1
comma 3 della legge regionale 5 febbraio 1997 n. 13, con  riferimento
alle  voci  retributive indicate nella Tabella 1 e nell'allegato 3 al
CCNL di categoria per il quadriennio 94/97.
  3. Per l'erogazione dell'incentivo, e' richiesto che  il  requisito
specificato  nell'art.  1  lettera  a)  della  legge  regionale 10/96
perduri alla data di entrata in vigore della presente legge e che  la
maturazione  dei presupposti necessari per accedere al trattamento di
quiescenza  secondo  la  normativa  vigente,  per limiti di eta' o di
anzianita', non intervenga prima del 31 dicembre 1998.
  4. L'esistenza delle condizioni di cui  al  comma  3  e'  attestata
dall'interessato  con dichiarazione personale resa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 4 della L.15/68. In applicazione del disposto
dell'art. 6, comma 6, della legge regionale 10 settembre 1993 n.  55,
le   istanze  formulate  in  modo  irregolare  sono  suscettibili  di
completamento. A tal fine  e'  fissato  il  termine  decadenziale  di
giorni 30 dall'entrata in vigore della presente legge.