(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 23 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Gli artt. 71, punto 3, e n. 72, punto f) della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, come modificati dagli artt. 41 e 42 della legge regionale 27 aprile 1995, n. 70, vanno applicati nei termini che seguono: la possibilita' di accorpare fondi no contigui, in analogia con quanto gia' previsto dall'art. 70, e' beneficio riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli a titolo principale come definiti dal 4 comma del citato art. 70; i restanti soggetti debbono necessariamente disporre di un'unita' minima aziendale di 10.000 mq. in unico appezzamento.