(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15
                       del 23 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Gli  artt.  71, punto 3, e n. 72, punto f) della legge regionale 12
aprile 1983, n. 18, come modificati dagli artt. 41 e 42  della  legge
regionale  27  aprile  1995,  n.  70, vanno applicati nei termini che
seguono:
   la possibilita' di accorpare fondi no contigui,  in  analogia  con
quanto   gia'   previsto   dall'art.   70,   e'  beneficio  riservato
esclusivamente agli imprenditori agricoli a  titolo  principale  come
definiti  dal 4 comma del citato art. 70; i restanti soggetti debbono
necessariamente disporre di un'unita' minima aziendale di 10.000  mq.
in unico appezzamento.