(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15
                       del 23 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione,  al  fine  di  salvaguardare  il  patrimonio delle
strutture destinato alle finalita' turistiche e ricreative denominate
"stabilimenti balneari", danneggiato dalla mareggiata abbattutasi sul
litorale abruzzese nei mesi di novembre e  dicembre  1996,  eroga  un
contributo  a  favore degli operatori del settore per i danni causati
da tale evento calamitoso.