(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13
                         del 2 giugno 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
  1.  Il  personale  di  ruolo e non di ruolo trasferito alla Regione
Abruzzo della ex Cassa per il Mezzogiorno con decreto ministeriale  4
agosto  1983,  n.  13293  in attuazione dell'art. 147 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno  approvato  con  decreto
del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha diritto, a
domanda, ad una indennita' di buonuscita, secondo  le  norme  vigenti
per  il  personale  del  ruolo regionale, limitatamente al periodo di
servizio reso alle dipendenze della Regione Abruzzo  dal  1  novembre
1983,  decorrenza  del  trasferimento,  alla  data di cessazione, per
qualsiasi causa, del servizio stesso ed in ogni caso sino  alla  data
dell'assegnazione    del    medesimosimo    personale   ai   consorzi
intercomunali ai  sensi  della  L.R.  16  settembre  1987,  n.  66  e
successive modificazioni e integrazioni.
  2.  Per le finalita' di cui al comma 1 l'importo dell'indennita' di
buonuscita e' determinato prendendo a base di calcolo il  trattamento
economico mensile in godimento per stipendio, anzianita' e indennita'
integrativa  speciale  alla data di cessazione del servizio presso la
regione.