(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. 1. Il personale di ruolo e non di ruolo trasferito alla Regione Abruzzo della ex Cassa per il Mezzogiorno con decreto ministeriale 4 agosto 1983, n. 13293 in attuazione dell'art. 147 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha diritto, a domanda, ad una indennita' di buonuscita, secondo le norme vigenti per il personale del ruolo regionale, limitatamente al periodo di servizio reso alle dipendenze della Regione Abruzzo dal 1 novembre 1983, decorrenza del trasferimento, alla data di cessazione, per qualsiasi causa, del servizio stesso ed in ogni caso sino alla data dell'assegnazione del medesimosimo personale ai consorzi intercomunali ai sensi della L.R. 16 settembre 1987, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'importo dell'indennita' di buonuscita e' determinato prendendo a base di calcolo il trattamento economico mensile in godimento per stipendio, anzianita' e indennita' integrativa speciale alla data di cessazione del servizio presso la regione.