(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15
                       del 23 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  La  presente  legge  disciplina, ai sensi dell'art. 14, lettera f),
della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  l'esercizio   di   funzioni
amministrative,  da  parte  delle  Province,  in materia di attivita'
venatoria e di  tutela  della  fauna  selvatica  di  cui  alla  legge
regionale 31 maggio 1994, n. 30 e successive.