(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13
                         del 2 giugno 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
  1.  La  Regione, al fine di tutelare la salute fisica e lo stato di
benessere dei cittadini, nel rispetto della dignita'  della  persona,
promuove  e  sostiene  ogni  attivita' destinata al mantenimento e al
recupero della vita umana anche in caso di grave compromissione delle
funzioni primarie,  ritenendo,  altresi',  importante  promuovere  la
formazione  di  una  piu'  ampia coscienza civile per la donazione di
organi come  elemento  di  solidarieta'  sociale  essenziale  per  la
collettivita'.