(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, al fine di tutelare la salute fisica e lo stato di benessere dei cittadini, nel rispetto della dignita' della persona, promuove e sostiene ogni attivita' destinata al mantenimento e al recupero della vita umana anche in caso di grave compromissione delle funzioni primarie, ritenendo, altresi', importante promuovere la formazione di una piu' ampia coscienza civile per la donazione di organi come elemento di solidarieta' sociale essenziale per la collettivita'.