(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. 1. La regione intende, con la presente legge, riordinare la materia relativa ai contributi erogati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" con sede in Teramo, per l'assolvimento dei compiti ad esso demandati dall'art. 3, secondo comma della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, dalla legge regionale 9 gennaio 1979, n. 1, dall'art. 3, lett. e) ed n) della legge regionale 14 agosto 1981, n. 33, dalla legge 27 agosto 1982, n. 59, dagli artt. 8, 9 e 61 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, dall'art. 13 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 48, dalla legge regionale 10 agosto 1994, n. 50, dalla legge regionale 22 agosto 1994, n. 55. 2. Per il finanziamento di tutte le spese correnti ed in conto capitale necessarie per l'assolvimento dei compiti previsti dalle disposizioni legislative regionali indicate al comma 1, che hanno carattere continuato e ricorrente, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, punto 2, lett. a), la Regione Abruzzo istituisce specifici capitoli di bilancio denominati, rispettivamente: "Interventi per la realizzazione di programmi da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise ''G. Caporale'' - spese correnti" e "Interventi per la realizzazione di programmi da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise ''G. Caporale'' - spese in conto capitale".