(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13
                         del 2 giugno 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. La regione intende, con la presente legge, riordinare la materia
relativa   ai   contributi   erogati   all'Istituto   Zooprofilattico
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise  "G.  Caporale"  con  sede  in
Teramo, per l'assolvimento dei compiti ad esso demandati dall'art. 3,
secondo  comma  della  legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, dalla
legge regionale 9 gennaio 1979, n. 1, dall'art. 3,  lett.  e)  ed  n)
della  legge  regionale  14 agosto 1981, n. 33, dalla legge 27 agosto
1982, n. 59, dagli artt.  8, 9 e 61 della legge  regionale  3  giugno
1982,  n.  31,  dall'art. 13 della legge regionale 24 aprile 1990, n.
48, dalla  legge  regionale  10  agosto  1994,  n.  50,  dalla  legge
regionale 22 agosto 1994, n. 55.
  2.  Per  il  finanziamento  di  tutte le spese correnti ed in conto
capitale necessarie per l'assolvimento  dei  compiti  previsti  dalle
disposizioni  legislative  regionali  indicate  al comma 1, che hanno
carattere continuato e ricorrente, ai sensi dell'art. 6  del  decreto
legislativo  30  giugno  1993,  n. 270, punto 2, lett. a), la Regione
Abruzzo  istituisce  specifici  capitoli  di   bilancio   denominati,
rispettivamente:    "Interventi  per la realizzazione di programmi da
parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo  e  del
Molise  ''G.  Caporale''  -  spese  correnti"  e  "Interventi  per la
realizzazione di programmi  da  parte  dell'Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  dell'Abruzzo  e  del  Molise ''G. Caporale'' - spese in
conto capitale".