(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16
                       del 24 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  1  della  legge  regionale  46/1995 e' cosi' sostituito dal
seguente:
  1. La posizione in graduatoria provvisoria, con  l'indicazione  del
numero  di nulla-osta rilasciabili, viene comunicata agli interessati
che devono far pervenire al predetto Servizio della Giunta regionale,
a mezzo di raccomandata, entro nove mesi da tale comunicazione,  pena
la  decadenza  del  diritto  di  conseguire  il  nulla-osta, oltre la
riconferma  dei  documenti  presentati   e   scaduti,   anche   copia
autenticata  della  concessione edilizia gia' prevista nelle delibere
consiliari nn.  25/19 del 30 settembre 1991 e  41/11  del  14  aprile
1992.
  2. Il Comune rilascia l'agibilita' dell'impianto, dopo aver:
   a)  acquisito  il  nulla-osta  regionale  di  cui  al  comma 1 del
presente articolo;
   b) verificato  la  rispondenza  di  tutti  i  servizi  realizzati,
secondo  quanto  riportato  nella  concessione  edilizia,  che  hanno
permesso l'acquisizione del punteggio nella graduatoria definitiva;
   c) verificato il possesso delle autorizzazioni necessarie  per  la
messa in funzione dei servizi previsti;
   d)  acquisito  il  certificato  comprovante  il  collaudo  tecnico
effettuato dalla competente Commissione.