(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 24 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 1 della legge regionale 46/1995 e' cosi' sostituito dal seguente: 1. La posizione in graduatoria provvisoria, con l'indicazione del numero di nulla-osta rilasciabili, viene comunicata agli interessati che devono far pervenire al predetto Servizio della Giunta regionale, a mezzo di raccomandata, entro nove mesi da tale comunicazione, pena la decadenza del diritto di conseguire il nulla-osta, oltre la riconferma dei documenti presentati e scaduti, anche copia autenticata della concessione edilizia gia' prevista nelle delibere consiliari nn. 25/19 del 30 settembre 1991 e 41/11 del 14 aprile 1992. 2. Il Comune rilascia l'agibilita' dell'impianto, dopo aver: a) acquisito il nulla-osta regionale di cui al comma 1 del presente articolo; b) verificato la rispondenza di tutti i servizi realizzati, secondo quanto riportato nella concessione edilizia, che hanno permesso l'acquisizione del punteggio nella graduatoria definitiva; c) verificato il possesso delle autorizzazioni necessarie per la messa in funzione dei servizi previsti; d) acquisito il certificato comprovante il collaudo tecnico effettuato dalla competente Commissione.