(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13
                         del 2 giugno 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
  La  Regione  Abruzzo  riconosce,  conformemente  ai   propri   fini
statutari,  di  rilevante  interesse  civile, culturale e sociale, la
realizzazione, il completamento e il ripristino di monumenti dedicati
ai caduti in guerra e agli invalidi per lavoro.