(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. La Regione Abruzzo riconosce, conformemente ai propri fini statutari, di rilevante interesse civile, culturale e sociale, la realizzazione, il completamento e il ripristino di monumenti dedicati ai caduti in guerra e agli invalidi per lavoro.