(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 24 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Alla legge regionale n. 143/1995, concernente: "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile", sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: nell'art. 1, comma 2, dopo le parole "Il fondo ha durata", la parola "triennale" e' sostituita con la parola "quinquennale"; nell'art. 2, dopo le parole "... di nuove imprese" e' aggiunta la parola "innovative"; all'art. 3, comma 1, dopo le parole "Possono usufruire delle provvidenze della presente legge le imprese", la parola "operanti" e' sostituita con le parole "che abbiano sede legale, operativa ed amministrativa"; nel medesimo articolo, al comma 2, le parole "almeno 6 mesi prima dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole "almeno dal 1 gennaio 1997"; dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma 3: "3. Integra il requisito di innovazione richiesto dall'art. 3 comma 1 per l'ammissione alle agevolazioni la ricorrenza di una o piu' delle seguenti fattispecie: offerta di un bene/servizio non disponibile sul mercato di un area geograficamente definita; offerta di un bene/servizio gia' disponibile, ottenuto attraverso l'impiego economicamente apprezzabile di nuove tecnologie, l'utilizzo innovativo di quelle esistenti, ovvero mediante una combinazione piu' efficiente dei fattori produttivi; individuazione di una clientela/utenza particolare, non servita da una offerta preesistente, ovvero espressiva di un fabbisogno di intervento non ancora saturato; individuazione di fasce temporali di erogazione di servizi non ancora coperte; individuazione di nuove modalita' di consegna o di distribuzione".