(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13
                         del 2 giugno 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Il   contributo   annuo  al  Comitato  Regionale  ed  alle  Sezioni
Provinciali  Abruzzesi  dell'Ente  Nazionale  per  la  Protezione   e
l'Assistenza  ai Sordomuti, da destinare al perseguimento degli scopi
statutari dell'Ente, previsto dalle leggi regionali 29 novembre 1982,
n. 87; 2 aprile 1985, n. 24; 16 settembre  1987,  n.  58;  13  luglio
1989,  n.  51;  9  maggio  1990,  n. 70 e 5 settembre 1991, n. 58, e'
rideterminato nella misura di L. 200.000.000.
  L'importo di cui al  precedente  comma,  e'  assegnato  annualmente
dalla   Giunta   Regionale  al  Comitato  Regionale  che,  dopo  aver
accantonato la somma  di  L.  20.000.000  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  di  propria competenza, ripartisce il rimanente importo di
L. 180.000.000 tra le proprie Sezioni Provinciali in proporzione alle
esigenze  delle   stesse,   relativamente   all'entita'   dell'utenza
assistita  ed  alla  vastita'  del  territorio  di pertinenza di ogni
singola Sezione.