(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. Il contributo annuo al Comitato Regionale ed alle Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai Sordomuti, da destinare al perseguimento degli scopi statutari dell'Ente, previsto dalle leggi regionali 29 novembre 1982, n. 87; 2 aprile 1985, n. 24; 16 settembre 1987, n. 58; 13 luglio 1989, n. 51; 9 maggio 1990, n. 70 e 5 settembre 1991, n. 58, e' rideterminato nella misura di L. 200.000.000. L'importo di cui al precedente comma, e' assegnato annualmente dalla Giunta Regionale al Comitato Regionale che, dopo aver accantonato la somma di L. 20.000.000 per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza, ripartisce il rimanente importo di L. 180.000.000 tra le proprie Sezioni Provinciali in proporzione alle esigenze delle stesse, relativamente all'entita' dell'utenza assistita ed alla vastita' del territorio di pertinenza di ogni singola Sezione.