(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. Finalita' della formazione professionale 1. La Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi dell'ordinamento comunitario e della legislazione nazionale, disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni di orientamento e formazione professionale. 2. L'orientamento e la formazione professionale sono servizi di interesse pubblico concernenti il diritto al lavoro per favorire l'equilibrato sviluppo economico, sociale, ambientale e umano. 3. L'orientamento e la formazione professionale contribuiscono alla promozione della personalita' delle donne e degli uomini e a rendere effettivo il diritto al lavoro, favorendo la crescita delle culture professionali e di quelle imprenditoriali, per lo sviluppo dell'occupazione sia femminile che maschile. 4. L'orientamento e la formazione professionale contribuiscono alla qualificazione e riqualificazione dell'offerta di lavoro tenendo conto delle diverse esigenze dei destinatari degli interventi formativi, con particolare attenzione alle persone che sono in difficolta' nella transizione verso il lavoro e sul mercato del lavoro. 5. I servizi di orientamento e formazione professionale concorrono a realizzare gli obiettivi della Comunita' europea e dei programmi comunitari, nonche' alla diffusione della mentalita' europea, della cultura multietnica e di solidarieta' tra tutti i soggetti del sistema formativo regionale, mediante l'insegnamento delle lingue, la cooperazione internazionale, gli scambi di funzionari, lavoratori, studenti e docenti con gli altri Stati membri della Comunita'. 6. Gli obiettivi e gli interventi di cui ai precedenti commi sono definiti e realizzati sviluppando un processo di qualificazione continua del sistema formativo e favorendo la costruzione di un sistema formativo integrato con il mercato del lavoro, le strutture universitarie e della ricerca scientifica e il sistema scolastico, attraverso l'incontro e lo scambio delle informazioni e delle conoscenze, la valorizzazione e la specializzazione del personale e l'utilizzazione delle risorse, la concertazione degli interventi tra tutti gli attori del sistema formativo regionale.