(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13
                         del 2 giugno 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Finalita' della formazione professionale
  1.  La  Regione  Abruzzo, nell'ambito dei principi dell'ordinamento
comunitario  e  della  legislazione  nazionale,  disciplina  con   la
presente   legge   l'esercizio   delle  funzioni  di  orientamento  e
formazione professionale.
  2. L'orientamento e la formazione  professionale  sono  servizi  di
interesse  pubblico  concernenti  il  diritto  al lavoro per favorire
l'equilibrato sviluppo economico, sociale, ambientale e umano.
  3. L'orientamento e la formazione professionale contribuiscono alla
promozione della personalita' delle donne e degli uomini e a  rendere
effettivo  il  diritto al lavoro, favorendo la crescita delle culture
professionali  e  di  quelle   imprenditoriali,   per   lo   sviluppo
dell'occupazione sia femminile che maschile.
  4. L'orientamento e la formazione professionale contribuiscono alla
qualificazione  e  riqualificazione  dell'offerta  di  lavoro tenendo
conto  delle  diverse  esigenze  dei  destinatari  degli   interventi
formativi,  con  particolare  attenzione  alle  persone  che  sono in
difficolta' nella transizione verso  il  lavoro  e  sul  mercato  del
lavoro.
  5.  I servizi di orientamento e formazione professionale concorrono
a realizzare gli obiettivi della Comunita' europea  e  dei  programmi
comunitari,  nonche'  alla diffusione della mentalita' europea, della
cultura multietnica e  di  solidarieta'  tra  tutti  i  soggetti  del
sistema formativo regionale, mediante l'insegnamento delle lingue, la
cooperazione  internazionale,  gli  scambi di funzionari, lavoratori,
studenti e docenti con gli altri Stati membri della Comunita'.
  6. Gli obiettivi e gli interventi di cui ai precedenti  commi  sono
definiti  e  realizzati  sviluppando  un  processo  di qualificazione
continua del sistema formativo  e  favorendo  la  costruzione  di  un
sistema  formativo  integrato con il mercato del lavoro, le strutture
universitarie e della ricerca scientifica e  il  sistema  scolastico,
attraverso  l'incontro  e  lo  scambio  delle  informazioni  e  delle
conoscenze, la valorizzazione e la specializzazione del  personale  e
l'utilizzazione  delle risorse, la concertazione degli interventi tra
tutti gli attori del sistema formativo regionale.