(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 20 del 12 settembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. All'art. 6, 1 comma, secondo rigo della legge regionale n.11/1993, le parole "in triplice copia" sono sostituite da "in quattro copie". Al terzo comma del predetto articolo dopo il secondo alinea, aggiungere: "trasmette una copia vidimata al Comune competente".