(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 20
                       del 12 settembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  All'art. 6, 1 comma, secondo rigo della legge regionale  n.11/1993,
le parole "in triplice copia" sono sostituite da "in quattro copie".
  Al  terzo  comma  del  predetto  articolo  dopo  il secondo alinea,
aggiungere:  "trasmette una copia vidimata al Comune competente".