(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 20 del 12 settembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. All'art. 10, secondo comma, della legge regionale 6 aprile 1995, n. 42 le parole "entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole: "entro e non oltre il 31 ottobre 1995".