(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 20
                       del 12 settembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  All'art. 10, secondo comma, della legge regionale 6 aprile 1995, n.
42  le  parole  "entro  e  non  oltre centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore  della  presente  legge"  sono  sostituite  con  le
parole:  "entro e non oltre il 31 ottobre 1995".