(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21
                       del 22 settembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Le  istanze tendenti ad ottenere i benefici di cui all'art. 4 della
legge regionale 10 settembre 1993,  n.  55,  modificata  dalla  legge
regionale  8  novembre  1994,  n.  79,  devono essere presentate alla
Giunta regionale - Servizio Lavoro - a mezzo di raccomandata a.r.
  La Giunta regionale e' autorizzata ad accogliere le richieste, sino
ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili,  seguendo  l'ordine  di
priorita' desunto dalla data della raccomandata a.r.