(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 22 settembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga le seguente legge: Art. 1. Le istanze tendenti ad ottenere i benefici di cui all'art. 4 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 55, modificata dalla legge regionale 8 novembre 1994, n. 79, devono essere presentate alla Giunta regionale - Servizio Lavoro - a mezzo di raccomandata a.r. La Giunta regionale e' autorizzata ad accogliere le richieste, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l'ordine di priorita' desunto dalla data della raccomandata a.r.