(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 27 del 24 novembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. All'art. 34 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: "2-bis) I trasferimenti di cui ai precedenti commi hanno effetto dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale della pianta organica adottata da ciascuna Azienda a norma dell'art. 18, comma 1. Fino a tale data il personale e' posto alle dipendenze funzionali delle Aziende stesse. 2-ter) La pianta organica e' adottata da ciascuna Azienda entro il termine di mesi dodici dalla data di insediamento del rispettivo Consiglio di amministrazione. La mancata adozione nei termini della pianta organica determina, previa diffida, l'intervento sostitutivo di cui all'art. 14, comma 3".