(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 27
                        del 24 novembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  All'art.  34  della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91, dopo il
secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
  "2-bis) I trasferimenti di cui ai precedenti  commi  hanno  effetto
dalla  data  di  approvazione  da  parte della Giunta regionale della
pianta organica adottata da ciascuna Azienda a  norma  dell'art.  18,
comma  1.  Fino  a  tale  data  il personale e' posto alle dipendenze
funzionali delle Aziende stesse.
  2-ter) La pianta organica e' adottata da ciascuna Azienda entro  il
termine  di  mesi  dodici  dalla  data di insediamento del rispettivo
Consiglio di amministrazione. La mancata adozione nei  termini  della
pianta  organica  determina, previa diffida, l'intervento sostitutivo
di cui all'art. 14, comma 3".