(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30
                        del 22 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Allo  scopo  di  disciplinare  e  rendere  agevole  l'accesso  alle
strutture del Servizio sanitario nazionale  si  istituisce,  in  ogni
presidio  sanitario  della Regione che eroga prestazioni di diagnosi,
cura e riabilitazione, un ufficio  per  l'offerta  delle  prestazioni
sanitarie (OPS).