(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 22 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Allo scopo di disciplinare e rendere agevole l'accesso alle strutture del Servizio sanitario nazionale si istituisce, in ogni presidio sanitario della Regione che eroga prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, un ufficio per l'offerta delle prestazioni sanitarie (OPS).