(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30
                        del 22 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Rifinanziamento
 
  Per l'attuazione degli interventi  previsti  e  disciplinati  dalle
leggi  regionali  22  luglio  1987,  n.  43 e 17 gennaio 1995, n. 3 -
Sport, e' autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di L. 900.000.000.