(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 22 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Rifinanziamento Per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 22 luglio 1987, n. 43 e 17 gennaio 1995, n. 3 - Sport, e' autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di L. 900.000.000.