(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30
                        del 22 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Qualifica dirigenziale unica
 
  1. E' istituita la qualifica dirigenziale unica, distinta dai ruoli
del  personale  appartenente alle qualifiche funzionali dalla 1a alla
8a e contenente in se' le precedenti qualifiche dirigenziali di 1a  e
2a  posizione,  ovvero  primo  dirigente  e  dirigente  superiore, in
applicazione delle norme  dell'art.  15  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29  e  per  quanto compatibile con l'ordinamento
regionale.