(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 22 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Qualifica dirigenziale unica 1. E' istituita la qualifica dirigenziale unica, distinta dai ruoli del personale appartenente alle qualifiche funzionali dalla 1a alla 8a e contenente in se' le precedenti qualifiche dirigenziali di 1a e 2a posizione, ovvero primo dirigente e dirigente superiore, in applicazione delle norme dell'art. 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e per quanto compatibile con l'ordinamento regionale.