(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 48
                                spec.
                        del 29 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  All'articolo  31  della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92 sono aggiunti i
seguenti commi:
  5. Il Sindaco ed i rappresentanti dei Comuni non interessati  dalla
tornata  elettorale  di  cui sopra, che nelle attuali Comunita' siano
complessivamente  di  numero  pari  a  tre,  sono  confermati   quali
consiglieri  della  Comunita'  con  atto  ricognitivo  del  Consiglio
Comunitario.
  6. Alla data di costituzione dei nuovi Consigli comunitari  cessano
di avere efficacia le deleghe conferite dai Sindaci.
  7.  Sino  alla  elezione del Presidente e della Giunta esecutiva ai
sensi della presente legge, ovvero sino alla nomina  del  Commissario
conseguente  lo  scioglimento  del  nuovo Consiglio determinato dalla
mancata elezione degli organi esecutivi ai sensi dell'art. 14,  comma
VI,  della  L.R. 92/94, il Presidente e la Giunta esecutiva in carica
nelle   attuali   Comunita'   Montane   assicurano    la    ordinaria
amministrazione in regime di prorogatio.
  8.  Il  Presidente  ed  i  componenti  la  Giunta  esecutiva  delle
Comunita' di cui alla L.R.  27  maggio  1974,  n.  16,  continuano  a
svolgere  le  loro  funzioni  sino alla costituzione dei nuovi organi
esecutivi nominati ai sensi della presente legge,  anche  se  facenti
parte  del  disciolto  Consiglio  comunitario  in  rappresentanza dei
Comuni non piu' compresi nella Comunita'.
  9. Il  Presidente  in  carica  convoca  il  ricostituito  Consiglio
comunitario,  nei termini e con le modalita' di cui all'art. 14 della
L.R. 92/94, per la  convalida  dei  nuovi  eletti,  la  conferma  dei
rappresentanti  di cui al comma IV del presente articolo, la elezione
del Presidente e della Giunta esecutiva nel numero di  componenti  di
cui all'art.  13 della L.R. 92/94.
  10.  L'indennita'  del Presidente e degli assessori delle Comunita'
montane e' commisurata rispettiamente  alla  media  delle  indennita'
spettanti   ai  Sindaci  ed  Assessori  dei  Comuni  ricadenti  nelle
Comunita' stesse.
  11. Il contributo regionale per le finalita' istituzionali relativo
all'anno 1994, previsto dal II comma dell'art. 30 della  L.R.  92/94,
viene  erogato  in  favore delle Comunita' di cui alla L.R. 27 maggio
1974, n. 16, in conformita' dei criteri di ripartizione e  secondo  i
pa  rametri  applicati dalla Giunta regionale per la ripartizione dei
fondi statali alle Comunita' montane per l'anno 1994 ai  sensi  della
L.R. 17 maggio 1985, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.
  12.  Per  l'anno  1995  e  per  i  successivi esercizi finanziari i
contributi alle Comunita' Montane vengono corrisposti, con i  criteri
di  ripartizione  di cui alla L.R. 17 maggio 1985, n. 49 e successive
modifiche ed integrazioni, sulla base dei parametri di  territorio  e
di popolazione delle zone omogenee costituite ai sensi della presente
legge.
  13.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1995, e sino alla costituzione di
nuovi organi delle Comunita', l'amministrazione dei  territori  delle
zone  omogenee  costituite  ai sensi della presente legge e' affidata
agli  organi  delle  attuali   Comunita'   secondo   i   criteri   di
corrispondenza di cui al successivo comma del presente articolo.
  14.  Per  l'applicazione  alle Comunita' costituite con la presente
legge degli statuti approvati con legge regionale,  per  l'erogazione
dei  contributi alle Comunita', per la corresponsione dell'indennita'
di carica agli attuali amministratori e per le  relazioni  in  genere
tra  le  Comunita'  di  cui  alla L.R. 27 maggio 1974, n. 16 e quelle
risultanti dalle zone omogenee di  cui  alla  presente  legge,  viene
fatto riferimento alla corrispondenza delle zone omogenee individuate
con  la medesima lettera nella Tabella "A" allegata alla L.R. 92/94 e
nella L.R. 27 maggio 1974, n. 16.
  15. Le disposizioni di cui  al  Titolo  II  della  presente  legge,
concernenti  l'ordinamento  degli organi delle Comunita' si applicano
in ciascuna  Comunita'  a  decorrere  dalla  costituzione  del  nuovo
Consiglio nella composizione prevista dall'art. 10 della L.R. 92/94.