(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 48 spec. del 29 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. All'articolo 31 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92 sono aggiunti i seguenti commi: 5. Il Sindaco ed i rappresentanti dei Comuni non interessati dalla tornata elettorale di cui sopra, che nelle attuali Comunita' siano complessivamente di numero pari a tre, sono confermati quali consiglieri della Comunita' con atto ricognitivo del Consiglio Comunitario. 6. Alla data di costituzione dei nuovi Consigli comunitari cessano di avere efficacia le deleghe conferite dai Sindaci. 7. Sino alla elezione del Presidente e della Giunta esecutiva ai sensi della presente legge, ovvero sino alla nomina del Commissario conseguente lo scioglimento del nuovo Consiglio determinato dalla mancata elezione degli organi esecutivi ai sensi dell'art. 14, comma VI, della L.R. 92/94, il Presidente e la Giunta esecutiva in carica nelle attuali Comunita' Montane assicurano la ordinaria amministrazione in regime di prorogatio. 8. Il Presidente ed i componenti la Giunta esecutiva delle Comunita' di cui alla L.R. 27 maggio 1974, n. 16, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla costituzione dei nuovi organi esecutivi nominati ai sensi della presente legge, anche se facenti parte del disciolto Consiglio comunitario in rappresentanza dei Comuni non piu' compresi nella Comunita'. 9. Il Presidente in carica convoca il ricostituito Consiglio comunitario, nei termini e con le modalita' di cui all'art. 14 della L.R. 92/94, per la convalida dei nuovi eletti, la conferma dei rappresentanti di cui al comma IV del presente articolo, la elezione del Presidente e della Giunta esecutiva nel numero di componenti di cui all'art. 13 della L.R. 92/94. 10. L'indennita' del Presidente e degli assessori delle Comunita' montane e' commisurata rispettiamente alla media delle indennita' spettanti ai Sindaci ed Assessori dei Comuni ricadenti nelle Comunita' stesse. 11. Il contributo regionale per le finalita' istituzionali relativo all'anno 1994, previsto dal II comma dell'art. 30 della L.R. 92/94, viene erogato in favore delle Comunita' di cui alla L.R. 27 maggio 1974, n. 16, in conformita' dei criteri di ripartizione e secondo i pa rametri applicati dalla Giunta regionale per la ripartizione dei fondi statali alle Comunita' montane per l'anno 1994 ai sensi della L.R. 17 maggio 1985, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni. 12. Per l'anno 1995 e per i successivi esercizi finanziari i contributi alle Comunita' Montane vengono corrisposti, con i criteri di ripartizione di cui alla L.R. 17 maggio 1985, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei parametri di territorio e di popolazione delle zone omogenee costituite ai sensi della presente legge. 13. A decorrere dal 1 gennaio 1995, e sino alla costituzione di nuovi organi delle Comunita', l'amministrazione dei territori delle zone omogenee costituite ai sensi della presente legge e' affidata agli organi delle attuali Comunita' secondo i criteri di corrispondenza di cui al successivo comma del presente articolo. 14. Per l'applicazione alle Comunita' costituite con la presente legge degli statuti approvati con legge regionale, per l'erogazione dei contributi alle Comunita', per la corresponsione dell'indennita' di carica agli attuali amministratori e per le relazioni in genere tra le Comunita' di cui alla L.R. 27 maggio 1974, n. 16 e quelle risultanti dalle zone omogenee di cui alla presente legge, viene fatto riferimento alla corrispondenza delle zone omogenee individuate con la medesima lettera nella Tabella "A" allegata alla L.R. 92/94 e nella L.R. 27 maggio 1974, n. 16. 15. Le disposizioni di cui al Titolo II della presente legge, concernenti l'ordinamento degli organi delle Comunita' si applicano in ciascuna Comunita' a decorrere dalla costituzione del nuovo Consiglio nella composizione prevista dall'art. 10 della L.R. 92/94.