(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 48
                                spec.
                        del 29 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'articolo   1   della  legge  regionale  approvata  dal  Consiglio
regionale in data 31 ottobre 1995, con  verbale  n.  12/6,  e'  cosi'
modificato:
  Il comma contraddistinto col n. 10, e' sostituito dal seguente:
  "A  decorrere dal 1 gennaio 1995, il limite massimo dell'indennita'
di carica agli amministratori viene  commisurato  a  quello  previsto
dalla  vigente  normativa  statale  per i comuni con popolazione pari
alla somma  del  numero  dei  residenti  nei  territori  classificati
montani  dei  comuni  appartenenti alle nuove Comunita' costituite ai
sensi della presente legge".
  I commi contraddistinti con i nn. 6 e 15 sono soppressi.