(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 48 spec. del 29 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'articolo 1 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale in data 31 ottobre 1995, con verbale n. 12/6, e' cosi' modificato: Il comma contraddistinto col n. 10, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1995, il limite massimo dell'indennita' di carica agli amministratori viene commisurato a quello previsto dalla vigente normativa statale per i comuni con popolazione pari alla somma del numero dei residenti nei territori classificati montani dei comuni appartenenti alle nuove Comunita' costituite ai sensi della presente legge". I commi contraddistinti con i nn. 6 e 15 sono soppressi.