(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49
                                spec.
                        del 30 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  5 della legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 e' sostituito
come segue:
  "I lavori in economia sono ammessi fino  all'importo  di  200  mila
ECU,  di  cui  all'art. 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modifiche ed integrazioni.
  Sono lavori che si eseguono in economia con il sistema del  cottimo
fiduciario,  preceduto da gare ufficiose, oltre che gli interventi di
cui alla legge n. 17/1974 e quelli elencati nell'art.  66  del  regio
decreto  25  maggio  1895,  n. 350, le opere idrauliche di competenza
regionale, gli interventi di Servizio di Piena, le opere  portuali  e
le opere marittime, se derivanti da calamita' naturali.
  All'onere  per  il  finanziamento  di  cui  alla  presente legge si
provvede con gli stanziamenti che verranno iscritti  annualmente  nei
corrispondenti  capitoli  dei  relativi  stati  di  previsione  della
spesa".