(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49 spec. del 30 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 e' sostituito come segue: "I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, di cui all'art. 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. Sono lavori che si eseguono in economia con il sistema del cottimo fiduciario, preceduto da gare ufficiose, oltre che gli interventi di cui alla legge n. 17/1974 e quelli elencati nell'art. 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, le opere idrauliche di competenza regionale, gli interventi di Servizio di Piena, le opere portuali e le opere marittime, se derivanti da calamita' naturali. All'onere per il finanziamento di cui alla presente legge si provvede con gli stanziamenti che verranno iscritti annualmente nei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione della spesa".