(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49 spec. del 30 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 29 e' sostituito dal seguente: 4. "I mutui previsti dal presente articolo sono stipulati fino ad una rata di ammortamento del servizio dei prestiti di L. 13.000.000.000 per ciascun anno del decennio".