(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49
                     spec. del 30 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 12  aprile  1994,
n. 29 e' sostituito dal seguente:
  4. "I mutui previsti dal presente articolo sono stipulati fino
 ad  una  rata  di  ammortamento  del  servizio  dei  prestiti  di L.
13.000.000.000 per ciascun anno del decennio".