(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49
                     spec. del 30 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'art.  3  della  legge  regionale  n.  1980/1995  concernente:
Intervento  straordinario  a  sostegno  dell'attivita'  di   ricerca,
didattica  ed  assistenziale  svolta  dall'Universita'  D'Annunzio di
Chieti  presso  presidi  ospedalieri  della  U.S.L.  di   Chieti   e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 3. - L'arco di tempo al quale si riferisce l'assunzione degli
oneri  di  cui  alla  presente  legge  a carico della Regione Abruzzo
decorre dal  1  luglio  1992  e  si  spinge  fino  alla  stipula  del
protocollo   d'intesa  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502  e  successive  rettifiche  ed
integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995".
  2.  L'art. 4, primo comma della legge regionale n. 80/1995 e' cosi'
modificato: L'onere derivante dall'applicazione della presente  legge
e' valutato complessivamente in L. 2.200.000.000.