(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49 spec. del 30 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 3 della legge regionale n. 1980/1995 concernente: Intervento straordinario a sostegno dell'attivita' di ricerca, didattica ed assistenziale svolta dall'Universita' D'Annunzio di Chieti presso presidi ospedalieri della U.S.L. di Chieti e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - L'arco di tempo al quale si riferisce l'assunzione degli oneri di cui alla presente legge a carico della Regione Abruzzo decorre dal 1 luglio 1992 e si spinge fino alla stipula del protocollo d'intesa di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive rettifiche ed integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995". 2. L'art. 4, primo comma della legge regionale n. 80/1995 e' cosi' modificato: L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' valutato complessivamente in L. 2.200.000.000.