(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49
                     spec. del 30 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Alla  legge  regionale 3 aprile 1995, n. 30 e' aggiunto il seguente
art. 13-bis:
  "1. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'art.  2,  la
Fira  e' autorizzata a concedere un contributo in conto capitale alle
piccole e medie imprese operanti in Abruzzo nel settore commercio, le
quali abbiano presentato istanza di finanziamento  agevolato  e/o  di
contributo  in conto capitale per programmi di finanziamento ai sensi
dell'art. 2 della legge 10 ottobre  1975,  n.  517  ovvero  ai  sensi
dell'art.  15,  comma  40 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed abbiano
acceso mutui con istituti bancari, per i quali sia venuto  a  mancare
il finanziamento a carico dello Stato.
  2.  Il  contributo di cui al precedente comma, dell'importo massimo
di lire 25 milioni, non puo'  comunque  superare  il  15%  del  mutuo
contratto  con  l'istituto di credito; il contributo non puo' in ogni
caso eccedere la differenza tra la somma che l'impresa mutuataria  e'
tenuta  a  corrispondere  per  effetto dell'accensione del mutuo e la
somma che la stessa impresa mutuataria avrebbe  dovuto  corrispondere
per effetto del finanziamento a carico dello Stato.
  3.  L'ordine  di  priorita'  nell'accoglimento  delle  domande, nel
limite delle disponibilita' di cui al comma 1, e' dato dalla data  di
presentazione dell'istanza di mutuo all'istituto di credito.
  4.   La  domanda  di  contributo,  in  carta  legale  e  con  firma
autenticata a norma di legge, deve essere presentata alla Fira  entro
il  termine  perentorio di giorni trenta dall'entrata in vigore della
presente norma, corredata dei seguenti documenti:
   a)  dichiarazione  dell'interessato  di  rinunciare  ad  ulteriori
interventi  finanziari  dello Stato ai sensi delle leggi n. 17/1975 e
n. 67/1988 e  di  non  versare  nel  divieto  di  cumulo  di  cui  al
precedente art.  13;
   b)  copia  della  documentazione prescritta per la concessione dei
benefici di cui alle citate leggi n. 517/1975  e  n.  67/1988  e  dei
rapporti  intervenuti  con  l'Istituto  di  credito inerenti il mutuo
contratto;
   c) certificato  del  comune  ove  ha  sede  l'impresa  richiedente
attestante  l'attuale  svolgimento dell'attivita' commerciale oggetto
di finanziamento".