(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49 spec. del 30 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 30 e' aggiunto il seguente art. 13-bis: "1. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'art. 2, la Fira e' autorizzata a concedere un contributo in conto capitale alle piccole e medie imprese operanti in Abruzzo nel settore commercio, le quali abbiano presentato istanza di finanziamento agevolato e/o di contributo in conto capitale per programmi di finanziamento ai sensi dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 ovvero ai sensi dell'art. 15, comma 40 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed abbiano acceso mutui con istituti bancari, per i quali sia venuto a mancare il finanziamento a carico dello Stato. 2. Il contributo di cui al precedente comma, dell'importo massimo di lire 25 milioni, non puo' comunque superare il 15% del mutuo contratto con l'istituto di credito; il contributo non puo' in ogni caso eccedere la differenza tra la somma che l'impresa mutuataria e' tenuta a corrispondere per effetto dell'accensione del mutuo e la somma che la stessa impresa mutuataria avrebbe dovuto corrispondere per effetto del finanziamento a carico dello Stato. 3. L'ordine di priorita' nell'accoglimento delle domande, nel limite delle disponibilita' di cui al comma 1, e' dato dalla data di presentazione dell'istanza di mutuo all'istituto di credito. 4. La domanda di contributo, in carta legale e con firma autenticata a norma di legge, deve essere presentata alla Fira entro il termine perentorio di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente norma, corredata dei seguenti documenti: a) dichiarazione dell'interessato di rinunciare ad ulteriori interventi finanziari dello Stato ai sensi delle leggi n. 17/1975 e n. 67/1988 e di non versare nel divieto di cumulo di cui al precedente art. 13; b) copia della documentazione prescritta per la concessione dei benefici di cui alle citate leggi n. 517/1975 e n. 67/1988 e dei rapporti intervenuti con l'Istituto di credito inerenti il mutuo contratto; c) certificato del comune ove ha sede l'impresa richiedente attestante l'attuale svolgimento dell'attivita' commerciale oggetto di finanziamento".