(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49
                     spec. del 30 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il  secondo  comma  dell'art.  33 della legge regionale 26 novembre
1986, n. 70 e' cosi' modificato:  "La  Giunta  Regionale  corrisponde
alle  Cooperative artigiane di garanzia il contributo di cui al comma
precedente in relazione all'importo complessivo delle  operazioni  di
credito  effettuate  nel  1 semestre dell'anno in corso e del secondo
semestre dell'anno precedente".