(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49 spec. del 30 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70 e' cosi' modificato: "La Giunta Regionale corrisponde alle Cooperative artigiane di garanzia il contributo di cui al comma precedente in relazione all'importo complessivo delle operazioni di credito effettuate nel 1 semestre dell'anno in corso e del secondo semestre dell'anno precedente".