(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1
                        del 16 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  2  della  legge  regionale  23  luglio 1992, n. 62 e' cosi'
sostituito:
  Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato rappresenta  la
Regione  nell'Assemblea  dei  Consorziati e partecipa al Consiglio di
amministrazione del Consorzio. Lo stesso Presidente indica,  altresi'
uno  o  piu'  membri del Comitato Tecnico Scientifico, individuandolo
tra esperti in materie tecniche-scientifiche.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 29 dicembre 1995
                              FALCONIO