(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 16 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il 1 comma dell'art. 3 e' cosi' modificato: "L'Assegnatario, che si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 12/94 potra' inoltrare domanda di abbattimento degli interessi della propria situazione debitoria calcolata alla data di pubblicazione della presente legge entro il 30 giugno 1996".