(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1
                        del 16 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il 1 comma dell'art. 3 e' cosi' modificato: "L'Assegnatario, che si
trovi  nelle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale
n. 12/94 potra' inoltrare domanda  di  abbattimento  degli  interessi
della   propria   situazione   debitoria   calcolata   alla  data  di
pubblicazione della presente legge entro il 30 giugno 1996".