(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4-bis del 30 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche ed integrazioni all'art. 1 della L.R. 16/92 I primi tre commi dell'art. 1 della L. R. 11 febbraio 92, n. 16 sono sostituiti dai seguenti: 1. "L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pescara dovra' provvedere alla puntuale ricognizione di tutte le opere, i lavori, le forniture di beni e servizi, compresi quelli professionali, concernenti la ristrutturazione del complesso immobiliare sportivo, di proprieta' della stessa Azienda denominato ''Le Naiadi'' e dei relativi atti amministrativi formali a fronte di ogni singola pretesa dei creditori, nonche' dei contratti di mutuo e di leasing". 2. "In mancanza, totale o parziale, di idonea documentazione amministrativa, o di titoli esecutivi dell'autorita' giudiziaria o di contratti di mutuo, dovra' procedersi, da parte dell'Azienda medesima, oltre che alla ricognizione delle opere, lavori o forniture eseguiti, altresi', all'accertamento del loro valore ad opera dei competenti pubblici uffici". 3. "Completata l'attivita' ricognitoria, di cui ai precedenti commi, l'Azienda promuovera' la definizione transattiva delle obbligazioni corrispondenti agli atti negoziali di cui al presente articolo e, prioritariamente per le posizioni debitorie transate, procedera' ai conseguenti adempimenti contabili, quali sono imposti dalle vigenti norme regolamentari in materia, nei limiti di stanziamento di cui alla presente legge".