(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4-bis
                        del 30 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Modifiche ed integrazioni all'art. 1 della L.R. 16/92
 
  I  primi  tre  commi  dell'art. 1 della L. R. 11 febbraio 92, n. 16
sono sostituiti dai seguenti:
  1. "L'Azienda Autonoma di Soggiorno e  Turismo  di  Pescara  dovra'
provvedere alla puntuale ricognizione di tutte le opere, i lavori, le
forniture   di   beni   e  servizi,  compresi  quelli  professionali,
concernenti la ristrutturazione del complesso  immobiliare  sportivo,
di  proprieta'  della  stessa  Azienda denominato ''Le Naiadi'' e dei
relativi atti amministrativi formali a fronte di ogni singola pretesa
dei creditori, nonche' dei contratti di mutuo e di leasing".
  2. "In  mancanza,  totale  o  parziale,  di  idonea  documentazione
amministrativa, o di titoli esecutivi dell'autorita' giudiziaria o di
contratti   di   mutuo,  dovra'  procedersi,  da  parte  dell'Azienda
medesima, oltre che alla ricognizione delle opere, lavori o forniture
eseguiti, altresi', all'accertamento del loro  valore  ad  opera  dei
competenti pubblici uffici".
  3.  "Completata  l'attivita'  ricognitoria,  di  cui  ai precedenti
commi,  l'Azienda  promuovera'  la  definizione   transattiva   delle
obbligazioni  corrispondenti  agli  atti negoziali di cui al presente
articolo e, prioritariamente per  le  posizioni  debitorie  transate,
procedera'  ai  conseguenti adempimenti contabili, quali sono imposti
dalle  vigenti  norme  regolamentari  in  materia,  nei   limiti   di
stanziamento di cui alla presente legge".