(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4-bis del 30 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. I corrispettivi relativi alle forniture idriche dovuti dai Comuni e Consorzi Acquedottistici alla Regione Abruzzo maturati e non pagati a tutto il 31 dicembre 1994, possono essere versati in un'unica soluzione o, a richiesta degli Enti interessati, mediante rateizzazione, entro il 31 dicembre 1999.