(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4-bis
                        del 30 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  I corrispettivi relativi alle forniture idriche dovuti dai Comuni e
Consorzi Acquedottistici alla Regione Abruzzo maturati e non pagati a
tutto  il  31  dicembre  1994,  possono  essere  versati  in un'unica
soluzione  o,  a   richiesta   degli   Enti   interessati,   mediante
rateizzazione, entro il 31 dicembre 1999.