(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4-bis
                        del 30 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Alla L.R. 12. dicembre 1987, n. 87 sono apportate  le  modifiche
ed integrazioni previste nella presente legge:
  2.  Il  terzo  comma dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: "Oltre
alla regione, a cui deve essere riservata la maggioranza assoluta del
capitale, possono essere soci della F.I.R.A. S.p.A. gli Enti pubblici
territoriali,  le  Camere  di  Commercio,  le  Banche,  le   Societa'
cooperative, i Consorzi, le associazioni imprenditoriali di categoria
anche tramite Enti o Societa' di loro emanazione".