(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4-bis del 30 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Alla L.R. 12. dicembre 1987, n. 87 sono apportate le modifiche ed integrazioni previste nella presente legge: 2. Il terzo comma dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: "Oltre alla regione, a cui deve essere riservata la maggioranza assoluta del capitale, possono essere soci della F.I.R.A. S.p.A. gli Enti pubblici territoriali, le Camere di Commercio, le Banche, le Societa' cooperative, i Consorzi, le associazioni imprenditoriali di categoria anche tramite Enti o Societa' di loro emanazione".