(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 23 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Gli impianti di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 65/1993, regolarmente autorizzati ed in esercizio alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono tenuti ad adeguarsi alla normativa ivi contenuta entro il 30 novembre 1996.