(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3
                        del 23 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
             IL  VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Gli  impianti  di  cui  al  primo  comma  dell'art.  2  della legge
regionale n. 65/1993, regolarmente autorizzati ed in  esercizio  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  medesima  legge, sono tenuti ad
adeguarsi alla normativa ivi contenuta entro il 30 novembre 1996.