(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3
                        del 23 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
             IL  VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il  punto  1)  dell'art.  3  della L.R. 10 settembre 1993, n. 55 e'
cosi' modificato: la Giunta regionale e' autorizzata a  concedere  ed
erogare  contributi  a  favore  degli  operatori  del  comparto della
formazione  professionale   per   contratto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato,  stipulato  entro  il 2 ottobre 1985, dipendenti degli
enti di cui all'art.  5 lettera b della legge 21  dicembre  1978,  n.
845,: compreso il C.I.A.P.I., che abbiano i seguenti requisiti:
   a) risultino in servizio, ovvero in costanza di rapporto di lavoro
in  ambito  regionale  alla  data di entrata in vigore della presente
legge;
   b)  risultino,  nell'anno  di  riferimento,   non   impegnati   in
attivita', sulla base di dichiarazione resa dal legale rappresentante
dell'ente convenzionato.