(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 23 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il punto 1) dell'art. 3 della L.R. 10 settembre 1993, n. 55 e' cosi' modificato: la Giunta regionale e' autorizzata a concedere ed erogare contributi a favore degli operatori del comparto della formazione professionale per contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato entro il 2 ottobre 1985, dipendenti degli enti di cui all'art. 5 lettera b della legge 21 dicembre 1978, n. 845,: compreso il C.I.A.P.I., che abbiano i seguenti requisiti: a) risultino in servizio, ovvero in costanza di rapporto di lavoro in ambito regionale alla data di entrata in vigore della presente legge; b) risultino, nell'anno di riferimento, non impegnati in attivita', sulla base di dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente convenzionato.