(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 dell'8 marzo 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di attivita' di previsione e prevenzione finalizzate alla protezione civile, considerato l'elevato rischio sismico al quale e' sottoposto il proprio territorio, in attuazione della L.R. 72/93, artt. 20 e 22, riconosce la necessita' di avvalersi della consulenza e della collaborazione di organismi pubblici specializzati nella ricerca e nello studio del rischio sismico. 2. A tale fine la Regione individua nel Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti del Consiglio Nazionale delle Ricerche l'organismo idoneo a soddisfare le esigenze di cui al precedente comma 1, attraverso specifiche forme di collaborazione con le strutture regionali.