(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4
                         dell'8 marzo 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di
attivita' di previsione e  prevenzione  finalizzate  alla  protezione
civile,  considerato l'elevato rischio sismico al quale e' sottoposto
il proprio territorio, in attuazione della L.R. 72/93, artt. 20 e 22,
riconosce  la  necessita'  di  avvalersi  della  consulenza  e  della
collaborazione  di  organismi  pubblici specializzati nella ricerca e
nello studio del rischio sismico.
  2. A tale fine la Regione individua nel  Gruppo  Nazionale  per  la
Difesa   dai   Terremoti   del  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche
l'organismo idoneo a soddisfare le  esigenze  di  cui  al  precedente
comma  1,  attraverso  specifiche  forme  di  collaborazione  con  le
strutture regionali.