(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del dell'8 marzo 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. In considerazione delle finalita' che la Regione Abruzzo ha inteso perseguire con propria legge 15 dicembre 1978, n. 79, ed in considerazione dell'attivita' svolta dalla Scuola Superiore di Servizio Sociale di L'Aquila nel settore, sia direttamente che mediante convenzionamento con l'Universita' degli Studi di L'Aquila, e' confermata e riconosciuta l'applicazione di detta legge, nonche' delle successive leggi regionali 23 luglio 1982, n. 51 e 24 gennaio 1984, n. 16, sino al 31 dicembre 1995.