(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4
                       del dell'8 marzo 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  In  considerazione delle finalita' che la Regione Abruzzo ha inteso
perseguire  con  propria  legge  15  dicembre  1978,  n.  79,  ed  in
considerazione   dell'attivita'  svolta  dalla  Scuola  Superiore  di
Servizio Sociale  di  L'Aquila  nel  settore,  sia  direttamente  che
mediante  convenzionamento con l'Universita' degli Studi di L'Aquila,
e' confermata e riconosciuta l'applicazione di detta  legge,  nonche'
delle  successive  leggi regionali 23 luglio 1982, n. 51 e 24 gennaio
1984, n. 16, sino al 31 dicembre 1995.