(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 21 maggio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. All'art. 5 della legge regionale 22 novembre 1993, n. 70 sono soppresse, al primo rigo, le parole "l'art. 6 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 44".