(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8
                         del 21 maggio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  All'art. 5 della legge regionale  22  novembre  1993,  n.  70  sono
soppresse,  al  primo rigo, le parole "l'art. 6 della legge regionale
17 aprile 1990, n. 44".