(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 21 maggio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO Si intende apposto per decorso del termine di legge IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Allegato "A" P.S.R. 1. Al paragrafo 2.2. (pag. 45 P.S.R.), punto 10 dopo il 4 comma inserire: "Nelle Aziende U.S.L. ove insiste il triennio formativo in Medicina e' prevista, nel Consiglio dei Sanitari, una idonea rappresentanza universitaria". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 27 aprile 1996 FALCONIO