(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9
                         del 7 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 29 marzo 1995 n.
15 e' differito al 31 dicembre 1997.