(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 18 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Nei casi in cui sui provvedimenti della Giunta regionale siano chiamate ad esprimersi, in via preventiva, le Commissioni consiliari, i relativi pareri devono essere formulati entro 20 giorni dai ricevimento - da parte della Presidenza del Consiglio regionale - della richiesta giuntale. Scaduto tale termine, la Giunta procede dando atto dell'avvenuto decorso del termine utile per la adozione del parere. 2. Il Presidente del Consiglio regionale provvede all'assegnazione della proposta di provvedimento alle Commissioni competenti per materia entro i due giorni successivi all'acquisizione della richiesta - e della documentazione che ne costituisce parte integrante - salvo cause di forza maggiore, debitamente motivate, da esplicitare nella nota di assegnazione, di cui va tempestivamente informata la Presidenza della Giunta regionale. In tal caso, il termine di cui all'art. 1 decorre dalla data di effettiva assegnazione. 3. Il termine di cui al comma 1 si intende sospeso di diritto nel periodo compreso tra la data di scioglimento, ordinario o anticipato, del Consiglio regionale e quella di ricostituzione delle Commissioni, a norma del Regolamento interno. L'Ufficio di Presidenza - su richiesta del Presidente della Giunta regionale - puo' consentire la riunione di Commissioni consiliari nel periodo intercorrente tra la data di scioglimento del Consiglio e quella delle elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso in caso di provvedimenti della Giunta regionale di carattere urgente, da adottarsi entro termini perentori previsti da norme regionali, statali o comunitarie. 4. La Conferenza dei Capigruppo, con il consenso dei due terzi dei voti rappresentati, puo' disporre la sospensione dei termini di cui al primo comma per i periodi di inattivita' coincidenti con le festivita' natalizie, con le ferie estive e con periodi di sospensione nell'attivita' consiliare dovuta ad altre ragioni, e comunque non superiori, rispettivamente, a giorni 15 e a giorni 40, informandone tempestivamente la Presidenza della Giunta regionale.