(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11
                         del 18 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Nei  casi in cui sui provvedimenti della Giunta regionale siano
chiamate ad esprimersi, in via preventiva, le Commissioni consiliari,
i relativi  pareri  devono  essere  formulati  entro  20  giorni  dai
ricevimento  -  da  parte  della Presidenza del Consiglio regionale -
della richiesta giuntale. Scaduto tale  termine,  la  Giunta  procede
dando  atto  dell'avvenuto  decorso del termine utile per la adozione
del parere.
  2. Il Presidente del Consiglio regionale provvede  all'assegnazione
della  proposta  di  provvedimento  alle  Commissioni  competenti per
materia  entro  i  due  giorni  successivi   all'acquisizione   della
richiesta   -   e  della  documentazione  che  ne  costituisce  parte
integrante - salvo cause di forza maggiore, debitamente motivate,  da
esplicitare  nella  nota  di  assegnazione, di cui va tempestivamente
informata la Presidenza della  Giunta  regionale.  In  tal  caso,  il
termine   di   cui   all'art.  1  decorre  dalla  data  di  effettiva
assegnazione.
  3. Il termine di cui al comma 1 si intende sospeso di  diritto  nel
periodo compreso tra la data di scioglimento, ordinario o anticipato,
del Consiglio regionale e quella di ricostituzione delle Commissioni,
a  norma  del  Regolamento  interno.  L'Ufficio  di  Presidenza  - su
richiesta del Presidente della Giunta regionale - puo' consentire  la
riunione  di  Commissioni consiliari nel periodo intercorrente tra la
data di scioglimento del Consiglio e quella  delle  elezioni  per  il
rinnovo  del  Consiglio  stesso in caso di provvedimenti della Giunta
regionale di carattere urgente, da adottarsi entro termini  perentori
previsti da norme regionali, statali o comunitarie.
  4.  La Conferenza dei Capigruppo, con il consenso dei due terzi dei
voti rappresentati, puo' disporre la sospensione dei termini  di  cui
al  primo  comma  per  i  periodi  di  inattivita' coincidenti con le
festivita'  natalizie,  con  le  ferie  estive  e  con   periodi   di
sospensione  nell'attivita'  consiliare  dovuta  ad  altre ragioni, e
comunque non superiori, rispettivamente, a giorni 15 e a  giorni  40,
informandone tempestivamente la Presidenza della Giunta regionale.