(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26
                     speciale del 2 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Fino  alla  emanazione dell'A.I.C. (Atto Indirizzo e Coordinamento)
di cui all'art. 8 - comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo  30
dicembre  1993,  n.  517,  i  requisiti  strutturali,  tecnologici ed
organizzativi minimi richiesti per l'accreditamento provvisorio delle
Case di Cura private, sono quelli previsti dalla legge  regionale  14
settembre 1989, n. 85.