(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 27
                         del 9 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. All'art. 2 della L.R. n.  58/93,  gia'  sostituito  dall'art.  1
della L.R. n. 49/94, sono aggiunti i seguenti commi:
  "Le  manifestazioni  hanno  di  norma  cadenza annuale e durata non
superiore ai quindici giorni".
  Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
   a) le esposizioni a scopo promozionale o di vendita  realizzate  a
margine di manifestazioni convegnistiche o culturali;
   b)  le  iniziative  di  cui  alla  L.R.  30  novembre  1973, n. 43
organizzate dalla Regione.