(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 27 del 9 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 2 della L.R. n. 58/93, gia' sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 49/94, sono aggiunti i seguenti commi: "Le manifestazioni hanno di norma cadenza annuale e durata non superiore ai quindici giorni". Sono escluse dalla disciplina della presente legge: a) le esposizioni a scopo promozionale o di vendita realizzate a margine di manifestazioni convegnistiche o culturali; b) le iniziative di cui alla L.R. 30 novembre 1973, n. 43 organizzate dalla Regione.