(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16
                        del 4 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Impianti di metano
 
  L'art. 11 della legge regionale 29 maggio 1987, n. 27 e' sostituito
dal seguente:
   "L'attivita'   inerente  all'installazione  ed  all'esercizio  dei
distributori  stradali   di   metano   compresso   per   autotrazione
costituisce pubblico servizio ed e' soggetta a concessione.
  Ai  fini dell'accertamento della capacita' tecnico-organizzativa ed
economica, i comuni devono tenere conto degli  elementi  indicati  al
primo  ed al secondo comma dell'art. 5 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n.
1269, con specifico riferimento  all'attivita'  di  distribuzione  di
metano.
  Nel  caso  di  installazione contigua ad impianti relativi ad altri
carburanti, la concessione per la distribuzione di metano deve essere
oggetto di specifico provvedimento.
  Per modifica di impianto  di  metano,  soggetta  ad  autorizzazione
comunale, si intendono:
   a)  l'installazione  di un secondo erogatore all'interno dei boxes
di rifornimento;
   b)  la  trasformazione  dell'impianto  da  stazione   di   vendita
alimentata  da  carro  bombolaio  a stazione di vendita alimentata da
metanodotto e viceversa.
  Per il potenziamento si intende l'aumento del numero dei  boxes  di
rifornimento.
  Fermo restando il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di
sicurezza  (D.P.C.M.  8  giugno  1993), non possono essere installati
impianti per la distribuzione di metano ad una distanza  inferiore  a
km.  15 da altro impianto di distribuzione di metano gia' esistente o
per il quale sia stata presentata  domanda  di  concessione  in  data
antecedente.
  La  distanza  di  km.  15  e'  riferita al percorso stradale minimo
calcolato sulla viabilita' ordinaria (strada statale,  provinciale  o
comunale)".