(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 4 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Impianti di metano L'art. 11 della legge regionale 29 maggio 1987, n. 27 e' sostituito dal seguente: "L'attivita' inerente all'installazione ed all'esercizio dei distributori stradali di metano compresso per autotrazione costituisce pubblico servizio ed e' soggetta a concessione. Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnico-organizzativa ed economica, i comuni devono tenere conto degli elementi indicati al primo ed al secondo comma dell'art. 5 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, con specifico riferimento all'attivita' di distribuzione di metano. Nel caso di installazione contigua ad impianti relativi ad altri carburanti, la concessione per la distribuzione di metano deve essere oggetto di specifico provvedimento. Per modifica di impianto di metano, soggetta ad autorizzazione comunale, si intendono: a) l'installazione di un secondo erogatore all'interno dei boxes di rifornimento; b) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa. Per il potenziamento si intende l'aumento del numero dei boxes di rifornimento. Fermo restando il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza (D.P.C.M. 8 giugno 1993), non possono essere installati impianti per la distribuzione di metano ad una distanza inferiore a km. 15 da altro impianto di distribuzione di metano gia' esistente o per il quale sia stata presentata domanda di concessione in data antecedente. La distanza di km. 15 e' riferita al percorso stradale minimo calcolato sulla viabilita' ordinaria (strada statale, provinciale o comunale)".