(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16
                        del 4 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
  Si comunica, altresi' che nell'occasione  il  Governo  ha  comunque
osservato,  circa  la  portata  del provvedimento, che ai sensi della
legislazione di riforma di cui ai decreti legislativi n.  502/1992  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  e  n.  29/1993,  possono
ritenersi implicitamente non  piu'  applicabili  talune  disposizioni
della  legislazione  statale  previgente  in  materia di gestione del
personale del servizio sanitario, riconfermando  inderogabilmente  la
riserva  statale  per  la  normazione  dello stato giuridico di detto
personale.
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  I  ruoli  nominativi  regionali  del  personale  del   servizio
sanitario  nazionale  addetto  alle  Unita'  Sanitarie  Locali  della
Regione Abruzzo, disciplinati dalla legge regionale 4 giugno 1980, n.
51, perdono dal 1 gennaio 1995  la  natura  costitutiva  ed  assumono
valore ricognitivo, conoscitivo e statistico.