(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 4 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto Si comunica, altresi' che nell'occasione il Governo ha comunque osservato, circa la portata del provvedimento, che ai sensi della legislazione di riforma di cui ai decreti legislativi n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 29/1993, possono ritenersi implicitamente non piu' applicabili talune disposizioni della legislazione statale previgente in materia di gestione del personale del servizio sanitario, riconfermando inderogabilmente la riserva statale per la normazione dello stato giuridico di detto personale. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto alle Unita' Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, disciplinati dalla legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, perdono dal 1 gennaio 1995 la natura costitutiva ed assumono valore ricognitivo, conoscitivo e statistico.