(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 4 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Per soddisfare le esigenze di servizio derivanti dalla attuazione del Piano Sanitario regionale puo' essere utilizzato, in applicazione dell'art. 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, personale proveniente dalle Unita' Sanitarie Locali in posizione di comando esclusivamente in relazione ai posti vacanti per qualifica corrispondenti alla posizione giuridica dei dipendenti. 2. Il comando ha la durata massima di un anno e puo' essere prorogato per motivate ed inderogabili esigenze di servizio per un ulteriore anno. 3. Il comando deve essere sempre motivato da esigenze organizzative urgenti che devono risultare da una dettagliata relazione del competente dirigente di servizio, avallata dal Coordinatore di Settore, ovvero dal Componente la Giunta interessato per materia; dalla stessa relazione deve emergere anche la tipologia delle attivita' che dovrebbero essere espletate dal dipendente da comandare. 4. Al personale comandato presso la Regione Abruzzo sono corrisposti gli emolumenti fissi e continuativi spettanti, in base alla vigente disciplina contrattuale, per la qualifica di inquadramento presso l'Ente di provenienza. 5. Al personale sino all'VIII qualifica funzionale sono, altresi', corrisposti gli emolumenti accessori previsti per i dipendenti di corrispondente qualifica funzionale della Regione Abruzzo. 6. Al personale di qualifica dirigenziale comandato presso la Regione Abruzzo competono, altresi', le indennita' di funzione, ovvero di posizione e di risultato, previste dalla vigente disciplina contrattuale per il personale regionale, in relazione all'incarico conferito.