(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16
                        del 4 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.   Per   soddisfare  le  esigenze  di  servizio  derivanti  dalla
attuazione del Piano Sanitario regionale puo' essere  utilizzato,  in
applicazione  dell'art.  44  del  D.P.R.  20  dicembre  1979, n. 761,
personale proveniente dalle Unita' Sanitarie Locali in  posizione  di
comando  esclusivamente  in  relazione ai posti vacanti per qualifica
corrispondenti alla posizione giuridica dei dipendenti.
  2. Il comando ha la  durata  massima  di  un  anno  e  puo'  essere
prorogato  per  motivate  ed inderogabili esigenze di servizio per un
ulteriore anno.
  3. Il comando deve essere sempre motivato da esigenze organizzative
urgenti  che  devono  risultare  da  una  dettagliata  relazione  del
competente  dirigente  di  servizio,  avallata  dal  Coordinatore  di
Settore, ovvero dal Componente la  Giunta  interessato  per  materia;
dalla  stessa  relazione  deve  emergere  anche  la  tipologia  delle
attivita'  che  dovrebbero  essere  espletate   dal   dipendente   da
comandare.
  4.   Al   personale   comandato  presso  la  Regione  Abruzzo  sono
corrisposti gli emolumenti fissi e continuativi  spettanti,  in  base
alla   vigente   disciplina   contrattuale,   per   la  qualifica  di
inquadramento presso l'Ente di provenienza.
  5. Al personale sino all'VIII qualifica funzionale sono,  altresi',
corrisposti  gli  emolumenti  accessori  previsti per i dipendenti di
corrispondente qualifica funzionale della Regione Abruzzo.
  6. Al personale  di  qualifica  dirigenziale  comandato  presso  la
Regione  Abruzzo  competono,  altresi',  le  indennita'  di funzione,
ovvero di posizione e di risultato, previste dalla vigente disciplina
contrattuale per il personale regionale,  in  relazione  all'incarico
conferito.