(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 10 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Adeguamento del Piano 1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 3, primo comma, della L.R. 5 gennaio 1996, n. 2, elabora la proposta di adeguamento del Piano per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, avvalendosi delle strutture regionali e dell'apporto delle Province, dei Consorzi istituiti con L.R. 8 settembre 1988, n. 74 e dei Comuni, per il perseguimento delle seguenti finalita': a) contenimento della produzione dei rifiuti; b) raccolta differenziata, riciclaggio e trattamenti idonei alle singole tipologie di rifiuti, divieto di stoccaggio definitivo in discarica delle frazioni recuperabili dei rifiuti provenienti dalla stessa raccolta differenziata; c) recupero di materiali e di energia anche nella fase di smaltimento finale; d) progressiva riduzione dello smaltimento indifferenziato dei rifiuti urbani, nonche' della quantita' e pericolosita' delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale; e) progressivo raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza del sistema di smaltimento dei rifiuti a livello regionale; f) contenimento dei costi delle fasi di smaltimento dei rifiuti; g) individuazione di nuove tecnologie per il raggiungimento delle finalita' di cui ai precedenti punti. 2. Per le finalita' di cui al precedente comma la Giunta, nella elaborazione della proposta, valuta preliminarmente la situazione quali/quantitativa della produzione dei rifiuti sul territorio regionale, mediante l'acquisizione di dati analitici sui rifiuti speciali e sui rifiuti tossici e nocivi, le sue tendenze evolutive e il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico, territorialmente autosufficiente e funzionalmente integrato per la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. In particolare: a) determina gli obiettivi quali/quantitativi da raggiungere per l'intero territorio regionale tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata; b) individua gli interventi necessari per ridurre la produzione dei rifiuti; c) individua gli interventi necessari per promuovere ed incentivare il riutilizzo, il riciclo ed il recupero dei materiali provenienti dai processi produttivi, allo scopo di pervenire a significative riduzioni delle quote di rifiuti da avviare ad altre forme di smaltimento; d) detta criteri, articolati per categorie di rifiuti, per la scelta delle tecnologie di smaltimenti; e) detta i criteri per l'individuazione dei bacini di utenza, articolati per categorie di rifiuti, in cui programmare il raggiungimento dell'autosufficienza; f) fissa gli indirizzi per la bonifica delle discariche dismesse e, comunque, delle aree inquinate dallo smaltimento; g) indica i flussi e gli strumenti finanziari necessari per realizzare gli interventi previsti. 3. Per l'espletamento dei compiti di supporto alle strutture regionali, la Giunta regionale si avvale della collaborazione di Istituti, Enti o esperti esterni mediante conferimento di appositi incarichi. Per quanto attiene alle modalita' di conferimento degli incarichi, i compensi da corrispondere ed i casi di incompatibilita', si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 9 settembre 1986, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede all'approvazione dell'adeguamento del Piano che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. I contenuti del piano regionale mantengono la loro validita' senza limiti di tempo fino a che non sono modificati dal Consiglio regionale con ulteriori aggiornamenti e le relative disposizioni sono vincolanti per le Province, per i Consorzi, per i Comuni e per gli Enti pubblici, nonche' per i concessionari o affidatari dei pubblici servizi e per i soggetti privati interessati alla produzione, allo smaltimento ed al riutilizzo dei rifiuti. 5. L'art. 2, secondo comma, della L.R. 8 settembre 1988, n. 74 e' abrogato.