(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30
                       del 10 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Adeguamento del Piano
 
  1. La Giunta regionale, in attuazione  dell'art.  3,  primo  comma,
della  L.R.  5 gennaio 1996, n. 2, elabora la proposta di adeguamento
del Piano per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti
di cui all'art. 6, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente
della  Repubblica  10  settembre  1982,  n.  915,  avvalendosi  delle
strutture  regionali  e  dell'apporto  delle  Province,  dei Consorzi
istituiti con L.R. 8 settembre 1988, n.  74  e  dei  Comuni,  per  il
perseguimento delle seguenti finalita':
   a) contenimento della produzione dei rifiuti;
   b)  raccolta  differenziata, riciclaggio e trattamenti idonei alle
singole tipologie di rifiuti, divieto  di  stoccaggio  definitivo  in
discarica  delle  frazioni recuperabili dei rifiuti provenienti dalla
stessa raccolta differenziata;
   c) recupero  di  materiali  e  di  energia  anche  nella  fase  di
smaltimento finale;
   d)  progressiva  riduzione  dello  smaltimento indifferenziato dei
rifiuti  urbani,  nonche'  della  quantita'  e  pericolosita'   delle
frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
   e)  progressivo raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza
del sistema di smaltimento dei rifiuti a livello regionale;
   f) contenimento dei costi delle fasi di smaltimento dei rifiuti;
   g) individuazione di nuove tecnologie per il raggiungimento  delle
finalita' di cui ai precedenti punti.
  2.  Per  le  finalita'  di cui al precedente comma la Giunta, nella
elaborazione della proposta,  valuta  preliminarmente  la  situazione
quali/quantitativa   della  produzione  dei  rifiuti  sul  territorio
regionale, mediante l'acquisizione  di  dati  analitici  sui  rifiuti
speciali  e sui rifiuti tossici e nocivi, le sue tendenze evolutive e
il  quadro  complessivo  delle  azioni  da  attivare  ai  fini  della
costituzione di un sistema organico, territorialmente autosufficiente
e   funzionalmente  integrato  per  la  raccolta,  il  trasporto,  il
recupero,  il  trattamento  e  lo   smaltimento   dei   rifiuti.   In
particolare:
   a)  determina  gli obiettivi quali/quantitativi da raggiungere per
l'intero territorio regionale tramite  la  gestione  dei  servizi  di
raccolta differenziata;
   b)  individua  gli  interventi necessari per ridurre la produzione
dei rifiuti;
   c)  individua  gli  interventi   necessari   per   promuovere   ed
incentivare  il  riutilizzo,  il riciclo ed il recupero dei materiali
provenienti dai  processi  produttivi,  allo  scopo  di  pervenire  a
significative  riduzioni  delle  quote di rifiuti da avviare ad altre
forme di smaltimento;
   d) detta criteri, articolati per  categorie  di  rifiuti,  per  la
scelta delle tecnologie di smaltimenti;
   e)  detta  i  criteri  per  l'individuazione dei bacini di utenza,
articolati  per  categorie  di  rifiuti,  in   cui   programmare   il
raggiungimento dell'autosufficienza;
   f)  fissa  gli indirizzi per la bonifica delle discariche dismesse
e, comunque, delle aree inquinate dallo smaltimento;
   g) indica i  flussi  e  gli  strumenti  finanziari  necessari  per
realizzare gli interventi previsti.
  3.  Per  l'espletamento  dei  compiti  di  supporto  alle strutture
regionali, la Giunta regionale  si  avvale  della  collaborazione  di
Istituti,  Enti  o  esperti esterni mediante conferimento di appositi
incarichi. Per quanto attiene alle modalita'  di  conferimento  degli
incarichi, i compensi da corrispondere ed i casi di incompatibilita',
si  applicano  le  disposizioni di cui alla L.R. 9 settembre 1986, n.
52, e successive modificazioni ed integrazioni.
  4. Il Consiglio  regionale,  su  proposta  della  Giunta,  provvede
all'approvazione  dell'adeguamento  del  Piano che entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  I  contenuti del piano regionale mantengono la loro validita' senza
limiti di  tempo  fino  a  che  non  sono  modificati  dal  Consiglio
regionale con ulteriori aggiornamenti e le relative disposizioni sono
vincolanti  per  le  Province, per i Consorzi, per i Comuni e per gli
Enti pubblici, nonche' per i concessionari o affidatari dei  pubblici
servizi  e  per  i soggetti privati interessati alla produzione, allo
smaltimento ed al riutilizzo dei rifiuti.
  5. L'art. 2, secondo comma, della L.R. 8 settembre 1988, n.  74  e'
abrogato.