Art. 1.
                             Beneficiari
 
  1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente titolo  le
piccole   e   medie  imprese  industriali,  artigiane  e  di  servizi
costituite o esistenti alla data di entrata in vigore della  presente
legge,  localizzate  nel territorio della Regione Abruzzo ai sensi di
quanto previsto dall'ultimo comma  del  precedente  articolo  3,  che
mantengano o incrementino la loro base occupazionale.
  2.  Le imprese di servizi finanziabili ai sensi del presente titolo
sono quelle che svolgono le attivita' previste dalla Unione Europea e
dalla legge 488/92.
  3. Sono ammissibili ai  benefici  di  cui  al  presente  titolo  le
piccole  e medie imprese che non abbiano gia' usufruito di precedenti
agevolazioni riguardanti il consolidamento ai sensi  di  altre  leggi
agevolative  regionali, statali o comunitarie, e che abbiano adeguate
potenzialita'  reddituali  e  idonee  prospettive   di   riequilibrio
finanziario.
  4.  I  soggetti finanziatori di cui al secondo comma del successivo
articolo   14   valuteranno   la   sussistenza   dei   requisiti   di
ammissibilita'.