Art. 1. Beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente titolo le piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi costituite o esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, localizzate nel territorio della Regione Abruzzo ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 3, che mantengano o incrementino la loro base occupazionale. 2. Le imprese di servizi finanziabili ai sensi del presente titolo sono quelle che svolgono le attivita' previste dalla Unione Europea e dalla legge 488/92. 3. Sono ammissibili ai benefici di cui al presente titolo le piccole e medie imprese che non abbiano gia' usufruito di precedenti agevolazioni riguardanti il consolidamento ai sensi di altre leggi agevolative regionali, statali o comunitarie, e che abbiano adeguate potenzialita' reddituali e idonee prospettive di riequilibrio finanziario. 4. I soggetti finanziatori di cui al secondo comma del successivo articolo 14 valuteranno la sussistenza dei requisiti di ammissibilita'.