(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 spec. del 27 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi 1. Le Universita' della terza eta', comunque denominate, sono libere associazioni o enti senza fini di lucro, aventi finalita' culturali che, quale sia la loro natura giuridica, si danno ordinamento autonomo mediante propri statuti e regolamenti.