(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32
                    spec. del 27 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Principi
 
  1. Le Universita'  della  terza  eta',  comunque  denominate,  sono
libere  associazioni  o  enti  senza  fini di lucro, aventi finalita'
culturali  che,  quale  sia  la  loro  natura  giuridica,  si   danno
ordinamento autonomo mediante propri statuti e regolamenti.