(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32
                    spec. del 27 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  Regione Abruzzo riconosce alla comunicazione audiovisiva ed
alle  attivita'  connesse,  valore  essenziale  per  il  processo  di
diffusione  della  cultura, per le finalita' previste dall'art. 3 del
suo Statuto e in relazione a quanto dispone l'art. 49 del D.P.R.   24
luglio 1977, n. 616.
  In  particolare,  ritiene  rilevante per il raggiungimento dei fini
previsti dal comma precedente, il legame con il mondo della Scuola  e
della  Universita',  considerati  settori  essenziali per l'attivita'
educativa e culturale dei giovani, oltre che per la ricerca.