(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 spec. del 27 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Abruzzo riconosce alla comunicazione audiovisiva ed alle attivita' connesse, valore essenziale per il processo di diffusione della cultura, per le finalita' previste dall'art. 3 del suo Statuto e in relazione a quanto dispone l'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. In particolare, ritiene rilevante per il raggiungimento dei fini previsti dal comma precedente, il legame con il mondo della Scuola e della Universita', considerati settori essenziali per l'attivita' educativa e culturale dei giovani, oltre che per la ricerca.