(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 124 del 18 ottobre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione di un fondo per il riequilibrio e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale 1. La Regione istituisce un fondo di riequilibrio per la concessione di contributi finalizzati a: a) riequilibrio degli standard dei servizi di trasporto pubblico locale; b) maggiori oneri di esercizio derivanti dall'integrazione modale; c) maggiori oneri eventualmente derivanti dall'esercizio di trasporti in contesti specifici aventi carattere di eccezionalita' e temporaneita'. 2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ad aziende, imprese, Enti locali esercenti servizi di trasporto pubblico locale. 3. La Giunta regionale, sentite la competente Commissione consiliare e le rappresentanze degli enti locali, delle aziende e delle imprese, determina i criteri di riparto dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 tenendo conto: a) delle caratteristiche della domanda di mobilita', con riferimento al contesto urbano e territoriale in cui viene svolto il servizio; b) della individuazione di standard di offerta correlati alle caratteristiche territoriali, insediative e socio-economiche dei singoli bacini di traffico; c) della salvaguardia del principio di libera concorrenza, con priorita' di attribuzione a organizzazioni di impresa che meglio garantiscano efficienza, affidabilita' e qualita' nell'erogazione dei servizi; d) della adozione di metodologie incentivanti il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nell'erogazione dei servizi, dando adeguato riconoscimento alle soluzioni innovative; e) dell'adozione da parte degli Enti locali di provvedimenti organizzativi o finanziari concorrenti con quelli regionali; f) della limitazione temporale dell'intervento. 4. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri di riparto tenuto conto delle caratteristiche di eccezionalita' dell'intervento e della durata delle condizioni che lo determinano. 5. Con le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale stabilsice altresi' le modalita' di presentazione delle domande, di erogazione dei contributi, di controllo successivo nonche' le fattispecie e le modalita' di revoca.