(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                     n. 124 del 18 ottobre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Istituzione di un fondo per il riequilibrio e la riorganizzazione
              dei servizi di trasporto pubblico locale
 
  1.  La  Regione  istituisce  un  fondo  di  riequilibrio   per   la
concessione di contributi finalizzati a:
   a)  riequilibrio  degli standard dei servizi di trasporto pubblico
locale;
   b) maggiori oneri di esercizio derivanti dall'integrazione modale;
   c)  maggiori  oneri  eventualmente  derivanti  dall'esercizio   di
trasporti  in contesti specifici aventi carattere di eccezionalita' e
temporaneita'.
  2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi
ad aziende, imprese,  Enti  locali  esercenti  servizi  di  trasporto
pubblico locale.
  3.   La   Giunta   regionale,  sentite  la  competente  Commissione
consiliare e le rappresentanze degli enti  locali,  delle  aziende  e
delle  imprese,  determina i criteri di riparto dei contributi di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 tenendo conto:
   a)  delle  caratteristiche  della  domanda   di   mobilita',   con
riferimento  al contesto urbano e territoriale in cui viene svolto il
servizio;
   b) della individuazione di  standard  di  offerta  correlati  alle
caratteristiche  territoriali,  insediative  e  socio-economiche  dei
singoli bacini di traffico;
   c) della salvaguardia del principio  di  libera  concorrenza,  con
priorita'  di  attribuzione  a  organizzazioni  di impresa che meglio
garantiscano efficienza, affidabilita' e qualita' nell'erogazione dei
servizi;
   d) della adozione di  metodologie  incentivanti  il  miglioramento
dell'efficienza  e  dell'efficacia nell'erogazione dei servizi, dando
adeguato riconoscimento alle soluzioni innovative;
   e) dell'adozione da  parte  degli  Enti  locali  di  provvedimenti
organizzativi o finanziari concorrenti con quelli regionali;
   f) della limitazione temporale dell'intervento.
  4.  Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 la Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina  i
criteri   di   riparto   tenuto   conto   delle   caratteristiche  di
eccezionalita' dell'intervento e della durata delle condizioni che lo
determinano.
  5. Con le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, la Giunta  regionale
stabilsice  altresi'  le modalita' di presentazione delle domande, di
erogazione  dei  contributi,  di  controllo  successivo  nonche'   le
fattispecie e le modalita' di revoca.