(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 30 ottobre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri e' assegnata alla segreteria del gruppo medesimo solo l'unita' di personale di cui alla lettera a) del comma 1". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 35/1996.