(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 30 ottobre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  All'articolo  4  della  legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52,
come sostituito dall'articolo 14  della  legge  regionale  26  agosto
1996, n. 35, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.   Qualora   al   gruppo  misto  appartengano  meno  di  tre
consiglieri e' assegnata alla segreteria  del  gruppo  medesimo  solo
l'unita' di personale di cui alla lettera a) del comma 1".
  2.  La  disposizione  di  cui  al comma 1 si applica con decorrenza
dalla data di entrata in vigore della legge regionale 35/1996.